Statuto della Camera |
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Allegato "B" al n. 97373/27222 di repertorio. STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDIANA PER L’ITALIA ART.1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA E' costituita con sede legale in Milano, Via Moncalvo 80, l'Associazione denominata CAMERA DI COMMERCIO INDIANA PER L'ITALIA - INDIAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY.
Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza. L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione, direttamente o tramite collaborazioni con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le Pubbliche Amministrazioni di entrambi i Paesi, intende sviluppare gli scambi industriali, commerciali, culturali e turistici tra India e Italia. In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di: • stimolare le relazioni e la collaborazione tra cooperative, enti non profit e istituzioni pubbliche internazionali o nazionali, locali ed enti privati, con gli interventi più opportuni per incrementare le relazioni tra India ed Italia, assistendo gli operatori economici dei rispettivi Paesi, fornendo loro adeguate informazioni sui mercati, curando la diffusione e aggiornamento delle normative nazionali attinenti il commercio con l'estero, promuovendo e collaborando attivamente all'organizzazione di fiere, manifestazioni ed esposizioni di prodotti indiani in Italia ed italiani in India. La Camera di Commercio si occuperà altresì di promuovere • favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze; • predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione; • offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività degli associati; • verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi che soddisfino le attese degli associati. ART. 4 - ASSOCIATI
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: a - recesso volontario; b - mancato versamento della quota associativa; c - svolgimento, in proprio o tramite enti/soggetti collegati o controllati, di attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Associazione. L’accertamento delle condizioni di cessazione dalla qualità di associato è rimesso al Consiglio Direttivo che, nel corso della prima riunione successiva alla data in cui abbia avuto notizia del verificarsi di una delle predette condizioni, valutatane la sussistenza o meno, formalizza a verbale l’avvenuta cessazione della qualità di associato. La cessazione dalla qualità di associato viene successivamente comunicata all’associato interessato dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e di versare la quota associativa nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono organi dell'Associazione: a - l'Assemblea degli associati; b - il Consiglio Direttivo; c - il Presidente; d - il Collegio dei Revisori. L'assemblea è costituita da tutti gli associati i quali potranno farsi rappresentare da altri associati all'assemblea; ogni associato non può portare più di tre deleghe. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati. La convocazione può avvenire, alternativamente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, posta elettronica inviata agli indirizzi indicati dagli associati nel modulo di iscrizione all’Associazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un'ora dopo, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea nomina fra i presenti il Segretario per la redazione del verbale dell’Assemblea medesima. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a - eleggere i membri del Consiglio Direttivo; b - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori; c - discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo. L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto, di modifica della natura e/o delle finalità associative di cui al presente Statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione essa risulta validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Nel caso in cui l’Assemblea Straordinaria sia stata convocata per modificare lo Statuto, detta modifica dovrà essere adottata all’unanimità dagli associati presenti. Il verbale delle sedute dell’Assemblea ordinaria e straordinaria da conservarsi in apposito registro a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’Associazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie è redatto con l’assistenza di un notaio che lo sottoscrive al pari del Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo, al quale è affidata la gestione dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da 3 a 15 membri, sempre in numero dispari. Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo gli associati dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, elegge a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Presidente Onorario, il Vice Presidente Esecutivo e il Segretario Generale. In sede di elezione del Presidente e del Vice Presidente Esecutivo, il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere (anche non associato), che collabora con il Vice Presidente Esecutivo alla tenuta della contabilità dell'Associazione e alla stesura del rendiconto annuale.. Al Vice Presidente Esecutivo viene conferito il potere di firma e rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, la gestione ordinaria e la direzione dei servizi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Esecutivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Esecutivo. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a - predisporre e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri; b - accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione; c - ratificare o modificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente o dal Vice Presidente Esecutivo per motivi di necessità e urgenza; d - accertare la sussistenza o meno delle condizioni di cessazione della qualità di associato ed informarne l’associato medesimo; e - assumere ogni decisione necessaria per il buon funzionamento e l’operatività dell’Associazione, ivi compresa la determinazione delle quote associative. Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea. Al Presidente, al Presidente Onorario, al Vice Presidente Esecutivo, ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non spetta alcun compenso per lo svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo fissa, a proprio insindacabile giudizio e con le maggioranze previste dal presente Statuto, l’ammontare di eventuali contributi richiesti ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, al Presidente Onorario ed al Vice Presidente, per il La morosità nel pagamento dei contributi protratta per un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta scritta comporta l’automatica decadenza dalla carica sociale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente Onorario può essere attribuita ad una personalità autorevole (distintasi per meriti imprenditoriali, commerciali, professionali e artistici), eletta dal Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti. Il Presidente Onorario ha mandato puramente onorifico; non ha alcun potere di rappresentanza dell’Associazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente. Il Collegio dei Revisori è costituito dal Presidente, da un componente effettivo ed un supplente, designati dall'Assemblea tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche, anche non associati. Il Collegio è un Organo interno all'Associazione. Esso verifica la tenuta della contabilità, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, e la legittimità dell'attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e alle deliberazioni dell'Assemblea. Il Collegio redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, agisce di propria iniziativa, o su richiesta di un organo dell'Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo socio. Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e si riunisce almeno ogni sei mesi. Il Presidente dell’Associazione, o in sua assenza il Vice Presidente Esecutivo, assume anche la carica di Presidente del Collegio, tiene e cura il Registro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori nel quale verranno trascritti oltre a tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche del collegio anche le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo. Ai Revisori non spetta alcun compenso per lo svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo elegge uno o più Segretari Generali aventi la funzione di presiedere l’organizzazione dell’Associazione, di coordinare i rapporti tra gli associati e di promuovere lo sviluppo dei rapporti istituzionali dell’associazione verso enti ed autorità esterne. il Vice Presidente Esecutivo siano assenti. Tutte le cariche sociali hanno una durata quadriennale e non possono essere riconfermate per più di tre mandati consecutivi per la stessa carica. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre in prima battuta al Collegio dei Revisori affinché questi possano effettuare le proprie valutazioni e predisporre la propria relazione. Successivamente, il bilancio, preventivo e conto consuntivo, viene inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori all'Assemblea che lo discute e lo approva con le maggioranze previste dal presente Statuto. L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione Il Consiglio Direttivo, in occasione della redazione del bilancio preventivo, determina la quota associativa annuale. La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. I soci che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell'Associazione; inoltre, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, il mancato versamento della quota associativa determina l’esclusione del socio L’obbligazione del versamento della quota associativa non è trasmissibile. Il Consiglio Direttivo, sempre in occasione della redazione del bilancio preventivo, determina la quota associativa d’adesione. Nel caso in cui, nonostante la domanda d’adesione presentata e la relativa accettazione, il nuovo associato non versi, entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda d’adesione, la quota associativa d’adesione, l’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo s’intenderà automaticamente decaduta. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti: a – contributi dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Presidente Onorario e del Vice Presidente; b - quote associative e contributi degli aderenti; c – contributi dei privati; d - contributi dello Stato, Enti Locali, Enti ed Istituzioni pubbliche; e - contributi da organismi internazionali; f - donazioni; g - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; i - qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti. I finanziamenti che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il potere di spesa è affidato al Vice Presidente Esecutivo il quale provvede autonomamente alle spese di ordinaria amministrazione dell’Associazione, redigendo un rendiconto mensile che conserva presso la sede dell’Associazione e che invia annualmente al Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio preventivo e conto consuntivo. Ogni spesa superiore a Euro 10.000 deve essere sottoposta ed approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli associati. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli associati. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente. L'Assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dimesso. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. ART. 19 – CONTROVERSIE Ogni controversia relativa ai rapporti tra gli associati, tra gli associati e gli Organi dell’Associazione, nonché qualsiasi controversia avente ad oggetto l’interpretazione del presente Statuto ovvero originatasi dal tenore delle disposizioni dello stesso, viene preventivamente sottoposta all’attenzione del Presidente dell’Associazione, il quale, agendo da amichevole compositore, propone in via informale una soluzione alla controversia insorta. Nel caso in cui neppure l’intervento del Presidente valga a comporre le posizioni, per tutte le controversie insorte sarà competente il Tribunale di Milano e la legge applicabile sarà quella italiana. F.to Marco Lavazza |















